Vale il codice civile per controllo, direzione e coordinamento degli ETS
Agli enti esterni è ammessa una partecipazione nell’organizzazione purché non dominante
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore non sono qualificabili come ETS tutti quegli enti sottoposti a direzione e coordinamento e controllo da parte di uno o più enti esclusi dal Terzo settore. Ai fini del controllo e del coordinamento devono ritenersi applicabili gli artt. 2359 e 2497 c.c. con i dovuti adattamenti in relazione alla natura non societaria degli enti. È tuttavia ammessa una partecipazione delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti esclusi all’organizzazione degli ETS purché questa non si traduca in influenza dominante.
È quanto si evidenzia nella nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 2243 del 4 marzo.
La nota, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’ultimo periodo comma 2 dell’art. 4, il problema non riguarda il settore ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41