Fissata la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali per il personale di Forze di polizia e Forze armate
Ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM 7 febbraio 2020, relativo al beneficio per la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La riduzione, di cui all’art. 45, comma 2 del DLgs. 95/2017, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nell’anno 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell’IRPEF, complessivamente non superiore a 28.000 euro.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 507 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2019 e fino a capienza della stessa. Se la detrazione d’imposta non trova capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2019 e assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR.
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