La sospensione volontaria dell’attività si può comunicare al REA contestualmente al suo riavvio
Con la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 il MISE ha fornito le prime indicazioni sul decreto “Cura Italia” e sul decreto liquidità, analizzando i vari profili interessati dalle norme, come la sospensione dei termini procedurali e di ricostituzione dei Consigli e il deposito dei bilanci delle imprese.
In particolare, il MISE spiega che viene frequentemente chiesto dalle Camere di Commercio se i benefici alle imprese previsti dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020 verranno riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività – almeno per le “serrate” ex lege – così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa.
Il MISE risponde che si devono distinguere le attività per le quali le ordinanze hanno disposto l’obbligo di chiusura dalle altre attività sospese. Nel primo caso, non appare assolutamente ragionevole, né fondato chiedere un adempimento formale nei confronti del REA.
Il secondo caso si riferisce, invece, a quelle attività per cui non è disposto alcun obbligo ma l’attività viene sospesa “volontariamente” perché le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro non possono essere assicurate o manca il rifornimento di materie prime. In queste ipotesi la denunzia REA è imprescindibile.
Tuttavia, il MISE reputa opportuno che sia garantito ex post (cioè al termine del periodo di grazia previsto a legislazione invariata al 16 maggio) alle imprese, di denunziare al REA il riavvio dell’attività, indicando nel contempo anche il dies a quo della sospensione stessa.
Per gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, è possibile ricorrere al portale “impresainungiorno.gov.it” dove è stato reso disponibile un servizio specifico valido su tutto il territorio nazionale.
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