Caos parametri per il calcolo dei finanziamenti massimi garantiti dal Fondo PMI
L’eterogeneità nella loro individuazione e descrizione normativa contribuisce a determinare confusione
L’art. 13 del DL 23/2020 (c.d. decreto liquidità) stabilisce parametri differenti, per la quantificazione della misura massima di finanziamento ammesso alle “garanzie speciali da COVID-19” che possono essere rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI fino al 31 dicembre 2020, a seconda che si intenda richiedere:
- la garanzia del 100% sui finanziamenti fino a un massimo di 25.000 euro, ai sensi della lett. m) dell’art. 13 comma 1;
- la garanzia del 90% cumulabile, fino al 100%, con quella di confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, ai sensi della lett. n) dell’art. 13 comma 1;
- la garanzia “speciale standard” al 90%, ai sensi della lett. c) dell’art. 13 comma 1.
Questa eterogeneità nella individuazione e descrizione normativa
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