IMU nel concordato liquidatorio con le regole del fallimento
L’applicazione estensiva non è, invece, ammessa per le procedure aventi finalità di conservazione e continuazione dell’attività produttiva
L’art. 10 comma 6 del DLgs. 504/1992 stabilisce che il curatore del fallimento, così come il commissario della liquidazione coatta amministrativa, è tenuto al versamento dell’IMU “dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. Questa disposizione deve ritenersi invocabile anche nel caso del concordato preventivo liquidatorio, ovvero con cessione dei beni.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 241/02/19 pronunciata il 23 ottobre 2019, accogliendo il ricorso del debitore, avverso cinque avvisi di accertamento del competente Comune, relativi all’insufficiente versamento di IMU riguardante diversi immobili,