Legittimo il differente regime fiscale delle pensioni pubbliche e private
Secondo la Corte di Giustizia, le diverse regole di territorialità non costituiscono una violazione della libera circolazione delle persone
Con la sentenza pronunciata ieri, 30 aprile 2020, relativamente alle cause riunite C-168/19 e C-169/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che non vìolano il diritto comunitario le previsioni, derivanti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che assegnano un diverso regime tributario alle pensioni private e a quelle pubbliche e che, nel contesto di queste ultime, distinguono ulteriormente a seconda della cittadinanza del percipiente.
In termini generali, nel modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni la regola per le pensioni private è quella della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, mentre per quelle pubbliche vige il principio della tassazione esclusiva nello Stato che paga la pensione, fatti salvi i casi dei pensionati
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