Le azioni proprie non cambiano la soglia del «controllo di diritto»
Secondo l’Agenzia non rilevano per la verifica del requisito che costituisce il presupposto per l’applicabilità del regime fiscale di realizzo controllato
Il possesso di azioni proprie da parte della società scambiata non rileva ai fini della verifica del requisito dell’acquisto del controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., da parte della società conferitaria sulla società scambiata medesima, che costituisce il presupposto per l’applicabilità del regime fiscale di “realizzo controllato” sugli scambi di partecipazioni pendiate permuta, di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR.
Questa, in estrema sintesi, è la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 135 pubblicata ieri.
Lo specifico caso oggetto della risposta concerne il caso di due soci che possiedono il 100% di una società BETA, con partecipazioni ripartite nella misura del 20% al socio ALFA ...
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