Divieto di concorrenza anche per chi cede partecipazioni
Applicazione analogica dell’art. 2557 c.c. al di là della qualificazione formale se è attuato in sostanza il trasferimento di un complesso aziendale
Ai sensi dell’art. 2557 c.c., chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Dalla lettera dell’art. 2557 c.c. emerge con chiarezza che il divieto di concorrenza grava innanzitutto sui seguenti soggetti:
- cedente che trasferisce l’azienda a titolo di proprietà;
- nudo proprietario che trasferisce l’azienda a titolo di usufrutto;
- concedente che trasferisce l’azienda a titolo di affitto.
Va però osservato che, nei casi di trasferimento dell’azienda in usufrutto o in affitto, il medesimo divieto di concorrenza sancito dall’art. 2557 c.c. trova poi applicazione ...
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