ACCEDI
Mercoledì, 15 gennaio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Frazionamento al test del quinquennio per la non imponibilità delle cessioni di fabbricati

Secondo il Notariato, il requisito del periodo di possesso di un fabbricato non si interrompe se dal frazionamento non deriva un «quid novi»

/ Anita MAURO e Salvatore SANNA

Venerdì, 26 giugno 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

Per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che la vendita avvenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione (art. 67, comma 1, lett. b del TUIR).

Nel caso di cessione di immobile acquistato presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell’atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l’effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).
Nel caso di cessione di fabbricati costruiti dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l’esecuzione delle relative opere, ai fini del calcolo del quinquennio, quale termine iniziale rileva quello ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU