Frazionamento al test del quinquennio per la non imponibilità delle cessioni di fabbricati
Secondo il Notariato, il requisito del periodo di possesso di un fabbricato non si interrompe se dal frazionamento non deriva un «quid novi»
Per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che la vendita avvenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione (art. 67, comma 1, lett. b del TUIR).
Nel caso di cessione di immobile acquistato presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell’atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l’effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).
Nel caso di cessione di fabbricati costruiti dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l’esecuzione delle relative opere, ai fini del calcolo del quinquennio, quale termine iniziale rileva quello ...