Il percettore di NASpI deve comunicare le giornate di lavoro in agricoltura
L’INPS ha chiarito diversi aspetti, sia sulla proroga di NASpI e DIS-COLL in scadenza sia sui rapporti di lavoro stipulati con datori del settore agricolo
Per la determinazione del limite temporale entro cui il percettore non perde il diritto alla NASpI devono essere prese in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto stipulato ai sensi dell’art. 94 del DL 34/2020.
Questo è uno degli aspetti chiariti dall’INPS con la circolare n. 76/2020, attraverso cui ha fornito le istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL e per la stipula di contratti a temine con datori di lavoro del settore agricolo.
In particolare, l’art. 92 del DL 34/2020 dispone la proroga per due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, delle indennità di NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. La proroga è automatica, non essendo prevista la presentazione ...
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