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LAVORO & PREVIDENZA

Il percettore di NASpI deve comunicare le giornate di lavoro in agricoltura

L’INPS ha chiarito diversi aspetti, sia sulla proroga di NASpI e DIS-COLL in scadenza sia sui rapporti di lavoro stipulati con datori del settore agricolo

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 25 giugno 2020

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Per la determinazione del limite temporale entro cui il percettore non perde il diritto alla NASpI devono essere prese in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto stipulato ai sensi dell’art. 94 del DL 34/2020.
Questo è uno degli aspetti chiariti dall’INPS con la circolare n. 76/2020, attraverso cui ha fornito le istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL e per la stipula di contratti a temine con datori di lavoro del settore agricolo.

In particolare, l’art. 92 del DL 34/2020 dispone la proroga per due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, delle indennità di NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. La proroga è automatica, non essendo prevista la presentazione ...

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