Nuova norma sui trust esteri con zone d’ombra
La peculiarità dell’istituto impone «deviazioni» rispetto al regime fiscale delle società
Il nuovo regime di tassazione dei redditi corrisposti a residenti in Italia da taluni trust opachi esteri, introdotto dall’art. 13 del DL 124/2019, ha il pregio di risolvere alcune problematiche di carattere interpretativo, ma, nel contempo, presenta alcune zone d’ombra.
Le nuove disposizioni prevedono, in sintesi, che le somme o i valori corrisposti da trust (e istituti aventi analogo contenuto) opachi stabiliti in Stati a regime fiscale privilegiato siano tassati in capo ai beneficiari residenti nel territorio dello Stato, quali redditi di capitale (ex art. 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR) che concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario stesso secondo le aliquote progressive IRPEF.
Il citato articolo 13 introduce, poi, una presunzione a favore dell’Amministrazione
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