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Senza IVA l’attività dell’amministratore di sostegno volta alla cura della persona

/ REDAZIONE

Martedì, 14 luglio 2020

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L’attività svolta dall’amministratore di sostegno non può essere considerata “attività economica” ai fini IVA, essendo principalmente volta alla cura della persona, salvo che la gestione del patrimonio del beneficiario dell’amministrazione sia finalizzata al conseguimento di “introiti con carattere di stabilità”. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 14846, depositata nella giornata di ieri.

Come sottolineato dai giudici di legittimità, l’ufficio dell’amministratore di sostegno è “innervato da un obbligo morale, di elevato valore sociale” e, a differenza di quanto accade nell’ambito dell’interdizione – preferita qualora si sia in presenza di una situazione patrimoniale che richieda decisioni complesse e continue – esso trova la sua principale finalità nella tutela della persona.

Secondo il combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., l’ufficio dell’amministratore di sostegno è caratterizzato dalla gratuità (così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 10 ottobre 2018 n. 218, pur con riferimento all’ufficio tutelare). Il giudice può assegnare una “equa indennità” (art. 379 c.c.), a fronte del sostenimento di oneri da parte dell’amministratore, “compatibilmente con l’entità del patrimonio”; essa, tuttavia, è meramente eventuale e soggetta alla valutazione discrezionale dello stesso giudice.

L’indennità eventualmente corrisposta all’amministratore di sostegno (che sovente viene scelto nell’ambito dei familiari del beneficiario), non ha, quindi, funzione di corrispettivo, non essendo possibile individuare uno scambio di prestazioni reciproche tra lo stesso amministratore e il beneficiario.

Solo nell’ipotesi in cui, al di là delle intenzioni del legislatore, la gestione del patrimonio del beneficiario dell’amministrazione sia volta concretamente all’ottenimento di introiti, con carattere di stabilità, allora potrà dirsi esistente un’attività economica, nel senso inteso dall’art. 9 della direttiva 2006/112/Ce.

La Cassazione sottolinea, in ultimo, come, al fine dell’imponibilità IVA, non rilevi di per sé la qualificazione del soggetto che esercita l’attività di amministrazione di sostegno (nel fatto di causa si trattava di un avvocato, valutato quale “surrogato del parente”), quanto piuttosto “l’oggettiva natura economica dell’attività espletata”.

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