Doppia condanna per reati tributari e bancarotta fraudolenta patrimoniale
L’indicazione nelle dichiarazioni di elementi passivi fittizi non ha elementi in comune con la distrazione delle risorse societarie
Il tema del “ne bis in idem” è spesso affrontato in relazione ai reati tributari laddove si discute di una sovrapposizione di sanzioni penali e amministrative. Ma il campo proprio di applicazione del principio è quello che attiene alla duplicazione di procedimenti e sanzioni penali (bis) rispetto allo stesso fatto (idem).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. SS.UU. n. 34655/2005). La Corte Costituzionale, poi, manipolando l’art. 649 c.p.p., ha statuito, con la pronuncia sopra menzionata, che “il fatto”
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