Cooperative agricole miste a mutualità prevalente con separazione delle attività
Con la risposta a interpello n. 245, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate interviene sull’applicabilità, o meno, delle agevolazioni previste dall’art. 10 del DPR 601/73 alle cooperative agricole miste a mutualità prevalente. Nel caso di specie, la società si qualifica come cooperativa di consumo, oltre che agricola.
Si ricorda che la norma in esame prevede l’esenzione dall’IRES per le cooperative agricole e i loro consorzi relativamente ai redditi conseguiti mediante:
- l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci;
- la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
Ad avviso dell’Agenzia, laddove la cooperativa svolga anche altre attività oltre a quelle menzionate dall’art. 10 del DPR 601/73, i dati ad esse relativi devono essere tenuti distinti, al fine di operare le opportune variazioni in aumento e in diminuzione in sede di modello REDDITI. Ad esempio, per quanto concerne i costi promiscui, occorre fare riferimento al pro rata di deducibilità delle spese generali di cui all’art. 109 comma 5 del TUIR.
Ai fini IRAP, posto che dal 2016 le cooperative agricole di cui al citato art. 10 del DPR 601/73 non sono più soggetti passivi del tributo, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta soltanto i dati relativi all’attività della cooperativa di consumo. Nel caso in esame, vengono, infatti, svolte due attività, l’una agricola e l’altra commerciale, da cui derivano proventi e oneri da assoggettare a imposizione secondo disposizioni normative differenti.
Infine, l’Agenzia afferma che, laddove la cooperativa abbia la possibilità di ricostruire, sulla base dei dati relativi alle due attività, gli elementi per il calcolo sia degli utili netti da assoggettare a tassazione, sia della base imponibile IRAP relativa all’attività svolta come cooperativa di consumo, la stessa può beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 10 del DPR 600/73 anche per eventuali annualità precedenti prudenzialmente escluse dal beneficio, presentando una dichiarazione rettificativa ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98.
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