Credito d’imposta per la riqualificazione energetica cedibile dall’impresa al fornitore di energia elettrica
Il primo cessionario della detrazione derivante dagli interventi di riqualificazione energetica può cedere il credito d’imposta al proprio fornitore di energia elettrica. È il chiarimento contenuto nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2020 n. 249.
Si ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 (disciplina “a regime”), ai sensi dell’art. 14 commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, è possibile cedere la detrazione fiscale relativa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, siano essi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali oppure sulle singole unità immobiliari.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, invece, l’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo (in questo caso il provvedimento attuativo non è ancora stato emanato).
Nel caso di specie esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha ricevuto dai propri clienti le corrispondenti detrazioni d’imposta e a sua volta può cedere i crediti ai propri fornitori, compreso il fornitore di energia elettrica.
In altre parole, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. A sua volta il primo cessionario può cedere tale credito d’imposta a un proprio fornitore (secondo cessionario), che può essere anche il fornitore di energia. Quest’ultimo non lo può cedere ulteriormente il credito d’imposta e lo può utilizzare soltanto in compensazione.
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