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Bonus Mezzogiorno con nesso funzionale tra struttura produttiva e luogo di utilizzo del bene

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 agosto 2020

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Con le risposte a interpello nn. 251 e 252 di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai fini del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015.

Nella risposta n. 252 viene affermato che è possibile accedere al credito di imposta in presenza di un dimostrabile nesso funzionale sufficientemente stringente tra la struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato viene effettivamente utilizzato. Solo in presenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra bene e struttura produttiva situata in uno dei territori agevolabili, infatti, l’investimento contribuisce alla crescita di tale struttura produttiva e può essere considerato come sua mera diramazione, a prescindere dalla presenza fisica dello stesso in azienda (cfr. ris. n. 118/2016). Occorre, quindi, che il soggetto istante mantenga in ogni caso il possesso del bene anche quando quest’ultimo viene utilizzato presso strutture localizzate al di fuori dei territori agevolabili, sopportandone i rischi relativi (guasti, responsabilità civile verso terzi, ecc.) e servendosi di proprio personale per il suo utilizzo.

Nel caso della risposta n. 251, l’istante dichiara di voler trasferire il punto vendita (struttura produttiva), in cui sono presenti i beni agevolati, dal Comune Beta a una nuova struttura produttiva in un altro Comune nella Provincia di Gamma, zona anch’essa assistita dal beneficio. Secondo l’Agenzia, nel presupposto che l’investimento originario riferibile alla sede del Comune Beta abbia tutti i requisiti per fruire del credito d’imposta per il Mezzogiorno con la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d’imposta maturato.

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