L’illegalità diffusa esclude la considerazione dei costi ai fini della soglia di punibilità
La Cassazione, nella sentenza n. 23621/2020, ha precisato che una corretta applicazione dei principi fissati dalle sentenze 28 luglio 2016 causa C-332/15 della Corte di Giustizia Ue e 18 aprile 2019 n. 95 della Corte Costituzionale conduce a concludere che gli importi derivanti da fatture ricevute, pertinenti e pagate, ma non contabilizzate, possono essere calcolati ai fini della soglia di punibilità della fattispecie di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) solo nei casi in cui il mancato rispetto degli obblighi tributari non comporti un complessivo quadro di illegalità incompatibile con le finalità evidenziate nelle richiamate decisioni.
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, inoltre, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti (cfr. Cass. n. 40364/2012).
Infatti, i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato, sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41