ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Dall’INPS istruzioni sull’indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo

/ REDAZIONE

Sabato, 15 agosto 2020

x
STAMPA

Dopo aver attivato il servizio per la presentazione delle domande, l’11 agosto (si veda “Indennità al via per i lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo” del 12 agosto), con la circolare n. 94 di ieri l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative sull’indennità COVID-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività sono state colpite dell’emergenza.

Come ricorda anche l’Istituto, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, beneficiano di un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Questa indennità è stata istituita con il DM 13 luglio 2020 (a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del DL 18/2020) e si differenzia da quella riconosciuta dagli artt. 29 del DL 18/2020 e 84 comma 5 e 6 del DL 34/2020 ai lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali la condizione di stagionale risulta dalle denunce UniLav e/o UniEmens trasmesse dal datore di lavoro.

Nella circolare, l’INPS riporta le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’Istituto ricorda poi che i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali di cui all’art. 2 del DM 13 luglio 2020 devono presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica.
Per i lavoratori che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità ex art. 29 del DL 18/2020 e non hanno beneficiato della relativa indennità perché privi della qualifica di stagionale, la circolare fa presente che tali domande, respinte solo con la motivazione della assenza della qualifica, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS per consentire la verifica dei requisiti di accesso all’indennità di cui all’art. 2 comma 2 del DM 13 luglio 2020.
Questi lavoratori non dovranno quindi presentare nessuna nuova domanda.

Chi invece non ha presentato domanda per l’indennità prevista dal DL 18/2020 dovrà inviare apposita istanza con le consuete credenziali di accesso: PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

La circolare n. 94 ricorda poi incumulabilità e incompatibilità tra l’indennità e altre prestazioni previdenziali e il regime delle compatibilità, fornendo infine le istruzioni contabili e fiscali.

TORNA SU