Amministratori delle società di persone più liberi
La Cassazione rivede un suo precedente orientamento
Ai sensi dell’art. 2298 c.c., in tema di società di persone, l’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultino dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
Nell’ambito delle società di capitali, invece, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c. stabiliscono che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, “anche
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