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Via libera definitivo al decreto di attuazione della direttiva sui distacchi transnazionali

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 settembre 2020

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Nella riunione di ieri, 10 settembre 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Si ricorda che la suddetta direttiva 96/71/Ce, volta a tutelare i lavoratori distaccati in relazione alla libera prestazione dei servizi, aveva stabilito a tal fine una serie di disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
In merito all’applicazione di tale direttiva e per garantire uniformità è poi intervenuta la direttiva 2014/67/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, mentre la successiva direttiva (Ue) 2018/957 ha apportato una serie di modifiche alla stessa (cfr. art. 1 della direttiva).

Nel comunicato stampa relativo alla riunione del CdM, viene evidenziato che:
- la nuova normativa ha come finalità quella di adeguare, in materia di distacchi transnazionali, l’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario, ponendo l’accento sul diritto dei lavoratori distaccati al riconoscimento delle stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori c.d. “locali”;
- l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante è stato ampliato;
- è stata introdotta la c.d. “trasparenza retributiva”.

Si evidenzia, in particolare, che tra le materie per le quali la direttiva 2018/957 ha previsto la parità di trattamento rientrano anche le seguenti: i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo; la durata minima dei congedi annuali retribuiti; la parità di trattamento fra uomo e donna e in generale in materia di non discriminazione; le “condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro” nonché “indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali”.

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