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Solo la consegna delle certificazioni rileva nel reato di omesse ritenute

Secondo la Cassazione, il «rilascio» non può intendersi come mera «formazione»

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 12 ottobre 2020

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Il “rilascio” delle certificazioni previsto dalla fattispecie di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) deve leggersi come materiale “consegna” ai rispettivi destinatari.
A precisarlo

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