Solo la consegna delle certificazioni rileva nel reato di omesse ritenute
Secondo la Cassazione, il «rilascio» non può intendersi come mera «formazione»
Il “rilascio” delle certificazioni previsto dalla fattispecie di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) deve leggersi come materiale “consegna” ai rispettivi destinatari.
A precisarlo
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