Solo la consegna delle certificazioni rileva nel reato di omesse ritenute
Secondo la Cassazione, il «rilascio» non può intendersi come mera «formazione»
Il “rilascio” delle certificazioni previsto dalla fattispecie di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del DLgs. 74/2000) deve leggersi come materiale “consegna” ai rispettivi destinatari.
A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 25987/2020, in relazione a una condotta che connota la fattispecie penale tributaria in questione fin dalla sua introduzione.
Ai sensi del vigente art. 10-bis del DLgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (modello 770) ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” (virgolettato inserito dall’art. 7 comma 1 lett. d) del DLgs. 158/2015) risultanti dalla certificazione
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