Intervento del Fondo di garanzia in caso di aziende sequestrate o confiscate con verifica dei requisiti
Con la circolare n. 103 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro e del TFR di cui all’art. 2 della L. 297/82 in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata secondo la disciplina del DLgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
L’Istituto precisa che tale intervento del Fondo di garanzia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal DLgs. 159/2011 non può prescindere dalla verifica dei requisiti essenziali, quali la cessazione del rapporto di lavoro, l’insolvenza del datore, nonché l’accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.
I lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo in relazione a un rapporto intercorso con un datore di lavoro, nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore alla disciplina delle procedure concorsuali.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie l’INPS rileva che, quando tutti i beni del datore di lavoro sono stati sottoposti a sequestro o confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario, secondo la particolare disciplina prevista dal DLgs. 159/2011, con la formazione di uno stato passivo.
In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 59 del DLgs. 159/2011.
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