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Aliquota IVA ordinaria per le cessioni di animali da ripopolamento

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 settembre 2020

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Con la risposta a interpello n. 392 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cessioni di lepri, pernici grigie (starne) e fagiani destinati al ripopolamento sono soggette ad aliquota IVA del 22% e non beneficiano dell’aliquota del 10% prevista dal punto 7) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, in quanto tale disposizione ammette l’aliquota ridotta per le cessioni di “animali vivi” solo se destinati all’alimentazione umana.

La questione è stata posta da un ente che, svolgendo attività di gestione faunistica e organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata, ha acquistato i suddetti animali per il ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale di competenza.
Il dubbio derivava dal fatto che la C.T. Prov. Piacenza, con sentenza n. 125 del 19 luglio 2019, ha ammesso l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le cessioni di fagiani destinati al ripopolamento, sostenendo che tali animali, nonostante siano venduti per la pratica della caccia, a seguito dell’abbattimento sono comunque destinati all’alimentazione umana, che quindi ne costituisce l’effettiva destinazione finale.

Tale interpretazione non è condivisa, però, dall’Amministrazione finanziaria, la quale, già con nota n. 500540/73 aveva chiarito che, stante il carattere tassativo delle previsioni recate dalla Tabella citata, non è possibile estendere per analogia il beneficio dell’aliquota ridotta “a beni aventi una destinazione diversa da quella specificamente indicata nella tabella stessa”, concludendo che le cessioni di selvaggina per il ripopolamento delle riserve sono da assoggettare ad aliquota ordinaria.
Pertanto, anche nel caso oggetto della risposta di ieri, viene esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta, poiché l’alimentazione non rappresenta la destinazione degli animali acquistati.

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