Dall’INPS istruzioni sull’indennità a favore dei lavoratori della Provincia di Savona
Con la circolare n. 121, pubblicata ieri, l’INPS ha illustrato la misura di sostegno al reddito prevista dall’art. 94-bis del DL 18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
In particolare, si precisa che le domande di accesso al trattamento in argomento devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria che, una volta verificati i requisiti, trasmetterà all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).
Sul punto, nella circolare si chiarisce che al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si rende noto che per l’anno 2020 l’importo medio orario dell’indennità corrisponde a 10,26 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
Si precisa, in ultimo, che per l’indennità è prevista la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”) all’Istituto previdenziale entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
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