Pensioni INPS tassate per i cittadini italiani trasferiti in Bulgaria
La risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-04550 ha precisato che, per i pensionati italiani trasferitisi in Bulgaria, le condizioni per beneficiare dell’esonero dall’imposizione italiana sono quelle stabilite dalla Convenzione Italia–Bulgaria.
Il Trattato, che su questo punto rappresenta un unicum nel contesto delle Convenzioni stipulate dall’Italia, vincola i benefici convenzionali per i redditi di fonte italiana al fatto che la persona abbia la cittadinanza (e non solo la residenza) bulgara: conseguentemente, anche se il Trattato prevede la tassazione delle pensioni private nel solo Stato di residenza della persona, la risposta ad interrogazione parlamentare precisa che le domande di rimborso dell’imposta italiana avanzate al Centro Operativo di Pescara devono comunque tenere conto di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per accedere ai benefici, compreso quello della cittadinanza bulgara.
Pur se le conclusioni della risposta non sono chiarissime, ne risulterebbe il mantenimento dell’imposizione italiana sulle pensioni erogate dall’INPS in tutti i casi in cui la persona non abbia acquisito la cittadinanza della Bulgaria, nelle more di una eventuale modifica della Convenzione che elimini il requisito della cittadinanza.
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