Possibile presentare la domanda per le indennità COVID-19 previste dal DL Agosto
Con la circ. n. 125 di ieri, l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dall’art. 9 del DL 104/2020 convertito (DL “Agosto”) in favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica, nonché di indennità COVID-19 riconosciuta ai lavoratori marittimi, ex art. 10 del citato decreto.
Sotto il profilo operativo, qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 previste dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020; non sono tenute a presentare una nuova domanda le categorie di lavoratori individuate dall’art. 9 comma 1, 2, 4 e 5, vale a dire: stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Viceversa, i suddetti soggetti sono tenuti alla presentazione della domanda se non hanno mai richiesto tali benefici o non abbiano beneficiato delle indennità COVID-19 previste dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020 a seguito di reiezione della domanda.
Inoltre, anche i lavoratori marittimi, non essendo stati destinatari di analoga indennità COVID-19, sono tenuti a presentare la domanda per l’accesso all’indennità prevista dall’art. 10 del DL 104/2020.
Con riguardo alle modalità di presentazione, l’INPS ricorda che la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.
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