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Ipo-catastali fisse alla dotazione del trust autodichiarato

/ REDAZIONE

Sabato, 31 ottobre 2020

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Il trasferimento di immobili al trustee, nell’ambito della dotazione del trust, configura un atto fiscalmente neutro, che non può scontare l’imposizione indiretta sui trasferimenti (imposte di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale) in misura proporzionale, in quanto determina solo un trasferimento temporaneo e funzionale alla realizzazione del programma del trust.

Ciò vale a maggior ragione per il trust autodichiarato, in cui il trasferimento al trustee non sussiste, in quanto la segregazione del patrimonio separato avviene nello stesso patrimonio del disponente che si nomina trustee.
Solo il trasferimento finale al beneficiario potrà soddisfare il presupposto impositivo di applicazione dell’imposizione proporzionale.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24153, depositata ieri, che consolida ulteriormente un orientamento ormai solido.
Viene, quindi, ribadito il superamento di quelle tesi giurisprudenziali che:
- prima (Cass. n. 3735/2015), hanno ipotizzato che l’art. 2 comma 47 del DL 262/2006 avesse istituito una nuova imposta sui vincoli di destinazione, diversa dall’imposta sulle donazioni e non soggetta al presupposto impositivo (il trasferimento e l’arricchimento) di questa ultima;
- poi (Cass. n. 31445/2018), pur negando l’esistenza di una ulteriore imposta sui vincoli di destinazione, hanno operato dei distinguo a seconda delle diverse architetture dell’istituto, ritenendo applicabile il tributo proporzionale alla dotazione del trust ove il beneficiario fosse irrevocabilmente individuato.

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