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Decontribuzione sud dei giornalisti da richiedere all’INPGI

/ REDAZIONE

Sabato, 31 ottobre 2020

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Con la circ. n. 10 pubblicata ieri, l’INPGI ha fornito le prime indicazioni in merito all’agevolazione prevista dall’art. 27 del DL 104/2020 (c.d. “decontribuzione sud”), con riguardo al personale giornalistico.

Si ricorda che la norma riconosce un esonero pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. L’accesso è limitato ai soli datori di lavoro, anche non imprenditori, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, sia in essere che instaurandi, la cui sede di lavoro sia situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nello specifico, per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti.

Come specificato nella circolare in commento, non possono essere oggetto di sgravio, ove dovute, le seguenti contribuzioni: Fondo Integrativo “ex fissa”, 1,50%; Addizionale Fondo Integrativo “ex fissa”, 0,35%; Contributo per gli ammortizzatori sociali, 0,50%; Contributo assicurazione Infortuni, 11,88 euro.

La fruizione è subordinata, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, al possesso della regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il beneficio contributivo, conclude l’INPGI, potrà essere richiesto direttamente nella procedura DASM, la cui versione aggiornata sarà rilasciata entro il 12 novembre 2020.

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