La notizia di reato estende i termini di accertamento doganale a prescindere dall’autore
La condotta penalmente rilevante delineata nella notitia criminis non deve necessariamente essere attribuita al destinatario dell’atto impositivo
L’art. 103, par. 1, del reg. Ue n. 952/2013 (CDU) dispone che “nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale”.
In presenza di una notitia criminis, tuttavia, è prevista un’estensione del termine di prescrizione. L’art. 103, par. 2, prevede, in particolare, che al ricorrere di una fattispecie delittuosa “il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”.
L’art. 84, primo comma, del TULD (DPR 43/73), ha recepito la citata disposizione unionale mediante integrale rinvio alla stessa. In presenza di un fatto penalmente rilevante, invece, la norma nazionale ...
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