Trasformazioni da società di mutuo soccorso in APS con termine perentorio
Le trasformazioni successive al termine di tre anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore comportano la devoluzione del patrimonio
È perentorio il termine di tre anni individuato dall’art. 43 del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) per la trasformazione, senza devoluzione del patrimonio, delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale. Il decorso del termine non preclude la possibilità di operare trasformazioni, ma esse faranno sorgere in capo alla società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi. Il chiarimento è stato reso dal Ministero del Lavoro con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, che si sofferma su alcuni profili relativi all’inclusione nel Terzo settore delle società di mutuo soccorso.
Le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla L. 3818/1886, costituiscono una particolare categoria di ente del Terzo settore, cui è riservata
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