Crediti «edilizi» acquistati iscritti al valore nominale o con attualizzazione
Tanto i principi contabili nazionali, quanto quelli internazionali, stabiliscono che l’iscrizione di un credito segue il criterio del «costo ammortizzato»
L’acquisto da parte di terzi dei crediti di imposta “edilizi”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pone il tema della contabilizzazione della relativa operazione, ogni qual volta il cessionario del credito di imposta è una impresa o una banca. Per l’iscrizione di un credito, tanto i principi contabili nazionali (OIC n. 15), quanto quelli internazionali (IAS n. 39), stabiliscono che l’iscrizione di un credito segue il criterio del “costo ammortizzato”, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (così anche il n. 8) dell’art. 2426 comma 1 c.c.).
Nel caso di un credito vantato nei confronti dell’Erario, il “presumibile realizzo” non è ovviamente un tema. È invece un tema il “fattore temporale ...
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