Non esiste un principio di omnicomprensività della retribuzione
Per determinare la base di calcolo degli istituti indiretti, il compenso per lavoro straordinario va computato solo ove previsto da norme specifiche
Con l’ordinanza n. 23366/2020 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il nodo della retribuzione per la determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti, che nello scorso decennio aveva dato luogo a un nutrito contenzioso sul quale si è, poi, consolidato l’orientamento che la Corte ha ribadito oggi.
Il Supremo Collegio conferma, in verità, il consolidato principio giurisprudenziale per cui nel rapporto di lavoro subordinato non sussiste un principio di omnicomprensività della retribuzione, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti o differiti quali tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti. A tali fini è, pertanto, determinante quanto previsto dagli accordi collettivi applicati al rapporto
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