Ai sindaci non si può attribuire una generale posizione di garanzia
Sono responsabili solo se, attivandosi, avrebbero evitato o limitato il danno alla società
Il sindaco di una società non può essere chiamato a rispondere della destinazione di somme che il liquidatore incassa a titolo di transazione a ridosso delle proprie dimissioni.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 28357, depositata ieri.
Il caso di specie atteneva ad una cooperativa srl in liquidazione, e poi fallita. In esito alla dichiarazione di fallimento, infatti, il curatore conveniva in giudizio, ex art. 146 del RD 267/1942, tra gli altri, anche uno dei sindaci. I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, ravvisata la responsabilità del liquidatore per la mancata consegna al fallimento delle scritture contabili relative all’intera fase liquidatoria e per il fatto che fosse rimasta ignota la destinazione di talune somme incassate sul conto corrente della società ...
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