Trasferimento del professionista nello Stato a fiscalità privilegiata alla verifica IRAP
Onere della prova sulla residenza estera in capo al contribuente; l’Agenzia deve invece eccepire l’autonoma organizzazione dell’attività professionale
In caso di trasferimento della persona fisica in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, la ripartizione dell’onere probatorio fra contribuente e Amministrazione finanziaria prevista dal comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR deve ritenersi estesa anche alla fattispecie di residenza domestica ai fini IRAP. Il contribuente è quindi vincolato a comprovare l’effettivo spostamento nello Stato estero e, con esso, la conseguente perdita di ogni significativo collegamento con il territorio italiano, per far decadere ogni ipotesi di sussistenza di una fattispecie impositiva del tributo regionale.
Spetta invece all’Agenzia delle Entrate l’onere di provare l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla prestazione di servizi.
Così ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41