La durata delle pene accessorie nella bancarotta va adeguatamente motivata
Precisate le indicazioni della Corte Costituzionale e della Cassazione
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 222/2018, ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo l’art. 216 comma 4 del RD 267/1942 nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa “per la durata di dieci anni” l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La norma deve essere letta nel senso che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa le suddette pene accessorie “fino a dieci anni”.
Le Sezioni Unite n. 28910/2019, inoltre, ha stabilito che le pene accessorie per le quali la legge indica una durata non fissa vanno determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. ...