Lo slittamento dei termini al 2021 non vale per il ravvedimento
Integrativa non intaccata dalla legislazione emergenziale
Il 24 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta interpello 620, in cui è stato affermato che la proroga al 2021 dei termini di accertamento in scadenza a fine anno non trova applicazione per le dichiarazioni integrative.
Di norma, come sancisce l’art. 2 del DPR 322/98, la dichiarazione integrativa (a favore del contribuente oppure a sfavore dunque presentata in occasione del ravvedimento operoso) va presentata entro gli ordinari termini di decadenza dal potere di accertamento.
A nostro avviso, dovrebbe essere pacifico che se i termini vengono sospesi o prorogati, ciò ha immediato riflesso ai fini dell’integrativa.
In ragione dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’anno 2020, sono state previste diverse proroghe a favore del contribuente ...
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