Il promotore finanziario abusivo può rispondere di bancarotta fraudolenta
Per la Cassazione, ciò può verificarsi se l’attività imprenditoriale del soggetto è dichiarata fallita
Il promotore finanziario abusivo che raccolga denaro dai clienti e lo utilizzi diversamente da quanto a essi prospettato, oltre al delitto di cui all’art. 166 del TUF, può altresì rispondere del reato di truffa e, qualora la sua attività imprenditoriale sia dichiarata fallita, anche di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Questa la conclusione a cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 155, depositata ieri, concernente un soggetto, condannato in entrambi i gradi di merito, che aveva abusivamente erogato, nell’esercizio di un’attività di impresa individuale poi dichiarata fallita, servizi di investimento finanziari, inducendo i clienti a versargli somme di denaro che egli non aveva utilizzato come prospettato, appropriandosene in vario modo.
La Corte ha confermato ...
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