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Nota di variazione per compravendite con sistema progressivo di determinazione del prezzo

/ REDAZIONE

Martedì, 12 gennaio 2021

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Con il principio di diritto n. 1 di ieri, 11 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai limiti temporali per l’emissione della nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.

Nel documento di prassi l’Agenzia ha affermato che nelle ipotesi in cui, all’interno di un contratto di compravendita di un complesso di beni, sia previsto un sistema “progressivo” di determinazione del prezzo, che consente alle parti – in caso di disaccordo in ordine al valore dei beni rispetto a quello determinato da perizia effettuata in esecuzione del contratto – di rimettere la determinazione finale a un soggetto terzo/revisore, alle eventuali note di variazione emesse ex art. 26 del DPR 633/72 per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto dovuto non è applicabile il limite temporale annuale previsto dal comma 3 dell’articolo richiamato, poiché esse non sono riconducibili all’ipotesi del sopravvenuto accordo tra le parti.

A maggior ragione tale principio è applicabile ove l’operazione sia realizzata all’interno di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, in quanto l’autonomia negoziale delle parti è subordinata a interessi pubblicistici. In tali casi il presupposto per la variazione dell’importo già fatturato è rinvenibile nella determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto.

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