Reddito imputato ai soci risultanti al 31 dicembre con subentro dell’erede in pendenza di liquidazione
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 28 dell’11 gennaio 2021 fornisce chiarimenti in merito alla corretta imputazione del reddito relativo al periodo di imposta in cui si è concluso il procedimento di liquidazione (il 2020) in capo agli eredi dei soci di una snc.
Nel caso di specie, la snc era stata posta in liquidazione formale nel 2016 ma la liquidazione era iniziata nel 2010, quando tutti i soci erano in vita; i tre soci della società sono deceduti in pendenza di liquidazione e, in seguito ai decessi, solo gli eredi di un socio (le due figlie) sono subentrati in qualità di soci della snc.
Gli eredi hanno partecipato alla liquidazione della società nella stessa misura in cui vi hanno partecipato i soci superstiti e sono stati attribuiti loro i medesimi diritti in merito all’avanzo di liquidazione.
Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 182 comma 2 del TUIR se, come nel caso di specie, la liquidazione di protrae per più di tre esercizi, il reddito di impresa relativo a ciascun periodo tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in via definitiva.
Tale reddito va imputato ai soci ai sensi dell’art. 5 del TUIR; ove muti la compagine sociale, il reddito prodotto deve essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo di imposta (ris. Agenzia delle Entrate 17 aprile 2008 n. 157).
Pertanto, nel caso di specie, a partire dal periodo di imposta del decesso e nel successivo periodo di durata della liquidazione il reddito deve essere imputato alle figlie del socio che sono subentrate nella società acquisendo la qualifica di socio (si ricorda che l’accettazione dell’eredità comporta solo il diritto alla liquidazione della quota ma non l’ingresso dell’erede nella società; tale volontà va manifestata tramite atto inter vivos).
Il reddito imputato ai soci e agli altri eredi ha natura di reddito di impresa, determinato, a norma dell’art. 47 comma 7 del TUIR, quale differenza tra le somme attribuite ai soci o agli eredi e il costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione. Sono oggetto di tassazione i redditi compresi nelle somme liquidate che non siano già state oggetto di tassazione mediante imputazione ai soci.
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