Plafond IVA non utilizzabile per il leasing immobiliare
L’acquisizione del bene in leasing deve essere equiparata, ai fini fiscali, all’acquisto
Il contratto di leasing relativo a un fabbricato o a un’area fabbricabile comporta il trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile ed è, pertanto, equiparabile all’acquisto di beni e non all’acquisizione di servizi. Di conseguenza, il regime di non imponibilità derivante dall’utilizzo del plafond IVA, da parte dell’esportatore abituale, non è applicabile. Si tratta del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 535 depositata ieri, 14 gennaio 2021.
Il caso esaminato riguarda le sanzioni amministrative irrogate a una società per avere utilizzato alcune dichiarazioni di intento, ai fini dell’acquisizione di fabbricati in forza di un contratto di leasing. La Commissione tributaria regionale
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