Possibile presentare richiesta di riesame delle indennità COVID-19 respinte
Con il messaggio n. 143 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le indennità COVID-19, di cui all’art. 9 del DL 104/2020, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa.
Il citato art. 9 prevede la concessione di un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di: lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Nel dettaglio, il termine, non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva); trascorso il suddetto termine, se l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
La documentazione può essere inviata attraverso:
- il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda;
- la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale dell’INPS.
Infine, l’Istituto precisa che, in caso di “reiezione forte”, il richiedente può proporre azione giudiziaria.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41