Dolo da distinguere nella bancarotta documentale
A seconda delle ipotesi, può richiedersi il dolo generico o quello specifico
La Cassazione, nelle sentenze nn. 2483 e 2510, entrambe depositate lo scorso 21 gennaio, si sofferma, con importanti precisazioni, sulla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942.
Ai sensi di tale disposizione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
L’elemento oggettivo del delitto in questione, osserva innanzitutto la Cassazione n. 2483/2021, per consolidato orientamento della ...
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