Classificazione delle imprese dei Gruppi industriali con dichiarazione di responsabilità
L’INPS, con la circolare n. 19 pubblicata ieri, ha fornito nuove indicazioni sull’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali, con particolare riguardo al requisito dell’attività svolta in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del medesimo Gruppo industriale.
Dopo aver ricordato che nell’ambito di un gruppo industriale, in linea generale, ci sono una società capogruppo (holding), con attività di direzione e di controllo, una o più società che svolgono attività produttiva di natura manifatturiera, una o più società di servizi e di distribuzione, l’Istituto di previdenza chiarisce che per attestare il requisito di esclusività “è sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda interessata, in occasione dell’inquadramento, che attesti l’esistenza del requisito dell’esclusività dell’attività svolta nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo”; pertanto, deve considerarsi superata la previsione relativa all’obbligatoria indicazione del suddetto requisito negli statuti delle aziende facenti parte del Gruppo industriale.
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