Imposta di successione con aliquota diversa per conviventi e uniti civilmente
La legge Cirinnà non ha assimilato le convivenze al matrimonio
Il diverso trattamento riservato in sede successoria a conviventi e uniti civilmente ha conseguenze anche fiscali, in particolare con riferimento all’imposta sulle successioni. La L. 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”) non riconosce al convivente di fatto diritti successori, fatta eccezione per il diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni (art. 1 comma 42), e per la facoltà di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza stipulato dal convivente (art. 1 comma 44; si veda “Profili successori non definiti per le convivenze” del 16 settembre 2020).
Gli uniti civilmente (ossia le persone maggiorenni dello stesso sesso unite
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