Sismabonus acquisti con presupposti diversi per demolizione e ricostruzione
In questo caso gli interventi possono integrare gli estremi degli interventi sia di «ristrutturazione edilizia», sia di «nuova costruzione»
I chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con riguardo agli interventi di demolizione e successiva ricostruzione degli edifici valgono per la generalità delle detrazioni “edilizie” (superbonus del 110% compreso ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020).
Riassumendo, per poter fruire delle agevolazioni fiscali gli interventi si devono poter inquadrare fra quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 (si veda da ultimo “Valutazioni di convenienza per le imprese che demoliscono e ricostruiscono” del 10 febbraio 2021).
La qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41