Barelle biocontenitive incluse nell’elenco dei beni anti COVID-19
Le barelle a bio contenimento possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 124 del DL 34/2020 per i beni anti COVID-19; non sono, invece, incluse nell’elencazione tassativa della norma le apparecchiature radiologiche per eseguire esami diagnostici. L’Agenzia delle Entrate, rispettivamente con le risposte a interpello nn. 99 e 100, pubblicate nella giornata di ieri, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al trattamento agevolato ai fini IVA previsto per i beni destinati al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Nel primo documento di prassi viene ricordato che, come precisato nella circolare 15 ottobre 2020 n. 26, l’elenco di cui all’art. 124 del DL 34/2020 deve considerarsi tassativo e il relativo regime agevolato “non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati”.
Ciò premesso, le barelle biocontenitive, dotate di filtri di categoria FFP3 atti a sanificare l’aria che viene a contatto con il paziente affetto da COVID-19, possono essere annoverate fra i “carrelli di emergenza” previsti dal più volte citato art. 124 del DL 34/2020. Nella “Nota ai direttori generali degli stati membri e alle amministrazioni fiscali e doganali del Regno Unito”, emanata dalla Commissione europea, vengono, infatti, comprese fra i suddetti “carrelli di emergenza” anche le “barelle con e senza rotelle per lo spostamento dei pazienti all’interno di ospedali e cliniche”.
Per analoghe motivazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 100, afferma che non rientrano nel novero della “strumentazione diagnostica per COVID-19” le apparecchiature radiologiche e la “Diagnostica telecomandata” di cui al codice doganale 90.22, in quanto tale voce non è compresa fra quelle che, secondo l’elenco stilato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 12/D/2020, identificano gli strumenti di diagnosi agevolati (ex 30021300, ex 30021400 ex 30021500 ex 30029090 ex 3822 0000 ex 90278080, ex 901890, ex 902780).
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