La comunicazione IVA non salva dall’omessa dichiarazione
La Terza sezione penale della Cassazione ha voluto dare continuità al principio secondo cui è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del DPR 322/1998 (sentenza n. 7135 depositata ieri).
Dal tenore testuale del citato art. 8-bis comma 1 emerge la non equipollenza della comunicazione IVA, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell’imposta. La comunicazione prevista da tale disposizione, infatti, è sostitutiva delle dichiarazioni periodiche IVA infrannuali ed assolve allo scopo di fornire all’amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. Si tratta perciò di una comunicazione che non interferisce affatto con la dichiarazione dei redditi e la cui presentazione non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000.
Lo stesso art. 8-bis fa salvi gli effetti sanzionatori, tra cui evidentemente quelli penali.
In definitiva – come già enunciato in una più risalente pronuncia (Cass. n. 44433/2013) – si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.
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