L’acquisto dell’immobile all’estero entro un anno impedisce la decadenza dalla prima casa
L’acquisto, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale della prima casa, di un immobile all’estero, da adibire ad abitazione dell’acquirente, impedisce la decadenza dall’agevolazione goduta sul precedente acquisto.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 126, pubblicata ieri.
In particolare, il documento, dopo aver confermato il principio già enunciato nella circ. 7 giugno 2010 n. 31, in base al quale anche l’acquisto di un immobile all’estero, se operato entro un anno dall’alienazione, può impedire la decadenza dall’agevolazione, purché “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia adibito a dimora abituale”, si sofferma proprio sui mezzi di prova idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni per evitare la decadenza.
In particolare, l’Agenzia specifica che potrebbero essere utili, a tal fine: il rogito notarile di acquisto dell’abitazione sita all’estero, la documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero, come ad esempio le fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate al contribuente.
Tali documenti, da inviare tramite PEC o raccomandata A/R all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ove è stato registrato l’atto di acquisito dell’immobile in Italia per il quale è stato applicato il beneficio, “dovranno essere muniti di «apostille» e tradotti in lingua italiana”.
L’Agenzia, valutata la documentazione inviata dal contribuente al fine di provare la mancata decadenza, potrà decidere, inoltre, di avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa eventualmente esistenti con lo Stato estero coinvolto ed, in ogni caso, la documentazione ricevuta dal contribuente non preclude l’ordinaria attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, “sia in ordine alla gestione dell’attività di liquidazione dell’imposta, sia in ordine alla valutazione dell’idoneità probatoria” della documentazione.
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