Sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 aprile 2021
Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale, l’INAIL ha ricordato che l’art. 19 del DL 183/2020, come conv. L. 21/2021 (c.d. “Milleproroghe”) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale previste dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito.
Si ricorda che tale norma, ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, ha previsto l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli che non sono tenuti a nominare il medico competente (art. 18, comma 1, lett. a) del DLgs. 81/2008), di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
I datori di lavoro normalmente non tenuti alla nomina del medico competente possono decidere se nominarne uno per il periodo emergenziale o se richiedere ai servizi territoriali dell’INAIL di effettuare le visite mediche, tramite il nuovo servizio “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, attivo dal 1° luglio 2020, al costo di 50,85 euro (art. 1 comma 2 del DM 23 luglio 2020).
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