Al via la prima fase della consultazione delle parti sociali europee in materia di gig economy
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con una notizia diffusa ieri, 2 marzo 2021, ha comunicato che è stata avviata, da parte della Commissione europea, la prima fase della consultazione delle parti sociali europee in materia di gig economy.
La finalità di questa prima fase della consultazione, che resterà aperta per almeno 6 settimane, è rappresentata dalla raccolta delle opinioni delle parti sociali europee in merito alla necessità e alla direzione delle possibili azioni dell’Unione europea in materia, al fine di migliorare le condizioni lavorative dei lavoratori che svolgono la prestazione tramite piattaforme digitali, considerata anche la sua dimensione transfrontaliera oltre che la gestione mediante algoritmi.
Lo sviluppo del lavoro tramite piattaforma digitale si è acuito per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, rendendo maggiormente disponibili una serie di servizi e di attività. Tale rapida crescita ha, tuttavia, reso più evidenti la precarietà e le poche tutele di cui la categoria dei gig workers gode, legate in particolare alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che nel nostro ordinamento il lavoro tramite piattaforma digitale trova disciplina al comma 1 dell’art. 2 del DLgs. 81/2015 il quale, per effetto delle modifiche introdotte dal DL 101/2019, conv. L. 128/2019, dispone che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche qualora tali modalità siano organizzate mediante piattaforme digitali.
I collaboratori etero-organizzati mediante piattaforme digitali di cui al citato art. 2 del DLgs. 81/2015 ricomprendono ovviamente i rider, i quali possono appunto essere lavoratori etero-organizzati oppure lavoratori autonomi, con applicazione in questo caso delle tutele previste al Capo V-bis del DLgs. 81/2015 inserito dal citato DL 101/2019, ferma restando la possibilità, come ricorda il Ministero, che sussistano gli estremi della subordinazione.
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